L'incentivo previsto nel D.L. Rilancio prevede la possibilità, per gli acquirenti, di ottenere un "bonus" consistente nella possibilità di detrarre dalle tasse il 110% di quanto speso. Nell'ipotesi in cui un cliente spenda, quindi, 10.000 € per un intervento agevolato, potrà detrarre la cifra di 11.000€ in 5 anni dalle imposte.

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL BONUS 110%

Il legislatore ha previsto che possano accedere al bonus 110%:

le persone fisiche che sono proprietarie di immobili residenziali (non destinati ad attività di impresa, arti o professioni) in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari che devono essere adibite ad abitazione principale;
gli istituti autonomi case popolari per gli interventi eseguiti su case di loro proprietà;
le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi sulle case delle cooperative.

Quindi non possono usufruire dell'agevolazione le spese effettuate su abitazioni secondarie o comunque diverse dall'abitazione principale. E non possono usufruire di questa agevolazione le società.

IL BONUS 110% È GIÀ OPERATIVO?

Il cosiddetto "Decreto Rilancio" è un Decreto Legge, quindi come tutti i decreti legge ha una validità "provvisoria" che diventa definitiva solo con la conversione in legge.

Il decreto è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 19 Maggio quindi è ufficialmente in vigore ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la decadenza.

In ogni caso l'articolo 128 dedicato al 110% stabilisce che la misura si applica per le spese sostenute dal 1° Luglio 2020 e fino al 31 Dicembre 2021.

È molto probabile che, in fase di conversione, vengano disposte rettifiche o modifiche anche all'articolo sul Bonus 110% (anche se il Governo ha deciso di porre la fiducia proprio per evitare modifiche radicali) per cui il consiglio è quello di attendere la definitiva conversione in legge prima di operare.

PER QUALI INTERVENTI È AMMESSO IL BONUS 110%

La detrazione fiscale del 110% viene concessa su:

opere di ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali (cappotto termico) e orizzontali (isolamento del tetto) che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie "disperdente". Importo massimo della spesa 60.000 € per ogni unità abitativa che compone l'edificio;
SOSTITUZIONE nel condominio degli impianti di climatizzazione invernale (CALDAIA) con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Importo massimo della spesa 30.000 € per ogni unità immobiliare che compone l'edificio;
interventi eseguiti su EDIFICI UNIFAMILIARI (casa singola) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (caldaia) esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microcogenerazione. Importo massimo 30.000 €.

LE CONDIZIONI PER ACCEDERE AL 110%

Le agevolazioni di cui sopra possono essere fruite solamente a queste condizioni:

i materiali isolanti devono rispettare i criteri ambientali minimi (Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Ottobre 2017);
devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti dal Mise (art. 14 comma 3-ter del D.L. 63/2013);
devono migliorare di almeno due classi energetiche l'edificio ovvero devono consentire il raggiungimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica A.P.E. rilasciato da tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

Con la Legge di Stabilità 2017 si è introdotta la possibilità sia per le persone fisiche che per le società, di detrarre dai redditi una quota parte delle spese sostenute per gli interventi antisismici sugli edifici esistenti destinati ad abitazioni od ad attività produttive situati nelle zone sismiche 1,2,3. La percentuale di detrazione parte da un minimo del 50% sia per gli interventi di semplice riparazione del danno che per quelli localizzati solo su alcuni elementi per cui non sufficienti a conseguire un sensibile miglioramento sismico dell’edificio, ad un massimo dell’85% nel caso in cui si ottenga una riduzione del rischio sismico di 2 classi in accordo alla classificazione sismica degli edifici definita dalle apposite Linee Guida emanate dal Ministero delle infrastrutture.

Detrazioni di imposta: sia per persone fisiche (IRPEF) che giuridiche (IRES);
Immobili agevolati: abitazioni + seconde case + attività produttive;
Spese detraibili: Interventi strutturali antisismici ed opere connesse, indagini, progetti, spese tecniche;
Importo max. detrazione: 96.000 € ad unità immobiliare da suddividere in 5 annualità;
Detrazioni premianti : 50% – 70% -80% rispettivamente per il miglioramento di: 0,+1,+2 classi (50%, 75% , 85% nel caso dei condomini).
Cessione del credito di imposta sismabonus all’impresa affidataria.

LINEE GUIDA DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Le Linee Guida Sismabonus di classificazione del rischio sismico consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, da A+ a G, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.

La classe di Rischio di un edificio in un dato sito è la minore risultante dalle due classificazioni IS-V e PAM.

La Classe IS-V rappresenta l’Indice di Sicurezza rispetto all’azione sismica che determina lo Stato limite di Salvaguardia della Vita;

La Classe PAM rappresenta la Perdita Annua Media attesa espressa in percentuale annua del costo di riparazione dei danni causati dal sisma di entità prevista dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Il METODO CONVENZIONALE, prevede l’applicazione dei classici metodi di analisi dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni consentendo la valutazione della Classe di Rischio sia nello stato di fatto che nel post-intervento;

Il METODO SEMPLIFICATO prescinde dalla classificazione allo stato di fatto e limita l’attestazione del miglioramento ad una sola classe di rischio.

CUMULABILITÀ SISMABONUS – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE CONDOMINI

Gli interventi di ristrutturazione, qualora necessari al completamento dell’opera e se realizzati contestualmente ai lavori di miglioramento sismico sono cumulabili con il SISMABONUS nel limite del spesa ammissibile dei 96.000 € ad unità immobiliare; vige il principio a suo tempo espresso dall’Agenzia delle Entrate per altri bonus edilizi (circolare n. 57/E/1998) per cui l’intervento di natura superiore ha carattere assorbente rispetto a quelli di natura inferiore.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: ECOBONUS CONDOMINI

Hanno invece un autonomo limite di spesa in quanto fruiscono di bonus autonomi, gli interventi di riqualificazione energetica quali: la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre), l’installazione di pannelli solari, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori; Il miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva dovrà essere asseverata dal tecnico abilitato con lo specifico attestato di prestazione energetica- APE , e trasmesso ad ENEA tramite apposita piattaforma WEB.

Per i condomini l’importo massimo complessivo è di 40.000 € ad unità immobiliare con la detrazione di imposta del 70% -75% a seconda della prestazione energetica raggiunta, da ripartire in 10 quote annuali. Il credito è cedibile all’impresa appaltatrice, ai fornitori od alle ESCO.

INTERVENTI COMBINATI SISMABONUS – ECOBONUS CONDOMINI

Dal 2018 è possibile cumulare Ecobonus e Sismabonus (c.d. ECO SISMA BONUS) per attuare interventi integrati di efficientamento energetico e miglioramento sismico; sono previste detrazioni d’imposta premianti (80% – 85%) in funzione del miglioramento di uno o due classi di rischio e la detrazione massima viene calcolata sulla base di 136.000 € ad unità immobiliare. Detraibilità del credito in 10 anni e cessione con le medesime modalità dell’Ecobonus.

N.B.: La differenza dell’Ecobonus, possono accedere a questa agevolazione anche gli IACP e le società immobiliari per interventi su immobili concessi in locazione (Ag. Entrate Risoluzione 22/E 2018).